Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione,  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex   lege,
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  (C.F.  80224030587),  per  il
ricevimento     degli     atti     FAX     06-96514000     e      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici in Roma,  alla
via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; 
    Contro Regione Abruzzo, in persona del  Presidente  pro  tempore,
dott. Marco Marsilio, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci  n.
6 - cap 67100; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
(rubricato «modifiche all'art. 2 della legge  regionale  n.  9/2020»)
comma 1, lettera a) e d) della  legge  regionale  n.  16/2020  del  9
luglio 2020, pubblicata nel BUR n. 104 del  15  luglio  2020  recante
«Modifiche  alla  legge  regionale  6  aprile  2020  n.  9»   (Misure
straordinarie ed urgenti  per  l'economia  e  l'occupazione  connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19)  giusta  delibera   del
Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2020. 
    Si premette  che  gia'  pende,  innanzi  codesta  Corte  (rg.  n.
52/20202), ricorso avverso  la  legge  regionale  n.  9/2020  recante
«Misure straordinarie  ed  urgenti  per  l'economia  e  l'occupazione
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19», articoli 2, comma
3 lettera b) e comma 7, 3, commi 2, 3 e 4, 5, comma 11, 9, commi 6  e
1c lettera a), b), c) e d) censurata per avere, l'ente,  ecceduto  la
propria competenza  risultando,  le  disposizioni  in  contestazione,
prive di copertura finanziaria. 
    Cio' detto con  l'ulteriore  atto  normativo  emesso  la  Regione
Abruzzo ha, nuovamente, ecceduto dalla propria  competenza,  come  si
intende dimostrare con l'illustrazione dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. Art. 1, comma 1, lettera a) e d) legge  regionale  n.  16/2020
del 9 luglio  2020  apportante,  all'art.  2  della  legge  regionale
Abruzzo n. 9/2020, rispettivamente, modifica al comma 3, lettera  b),
punto 1) e sostituzione del comma 7. 
    La norma rubricata in epigrafe risulta in  contrasto  con  l'art.
81,  terzo  comma  della  Costituzione  non  indicando   l'occorrente
copertura finanziaria. 
    Invero l'art. 1, comma 1, lettera a) apporta  modifiche  all'art.
2, comma 3, lettera b), punto 1) della  legge  regionale  Abruzzo  n.
9/2020 la  quale  prevedeva  il  rifinanziamento  del  Fondo  per  il
microcredito, al fine di migliorare l'accesso al credito e  garantire
maggiore liquidita' alle piccole e  medie  imprese  per  fronteggiare
l'emergenza. 
    A tal proposito la novella inserisce il  seguente  inciso:  «come
quantificate nella delib. G. R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita'  di
investimento perseguibili  nell'ambito  della  politica  di  coesione
della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo  europeo  di
sviluppo regionale e del  Fondo  sociale  europeo  per  potenziare  i
servizi  sanitari,  tutelare   la   salute   e   mitigare   l'impatto
socioeconomico del COVID-19)». 
    Ebbene l'operata integrazione che quantifica le risorse destinate
al rifinanziamento del  Fondo  per  il  microcredito,  non  consente,
tuttavia, di  individuare,  puntualmente,  la  copertura  finanziaria
delle disposizioni ivi previste in tal modo  ponendosi  in  contrasto
con l'art. 81, terzo comma, Costituzione. 
    Ed anche l'art. 1, comma 1, lettera d) pur integrando  l'art.  2,
comma 7, della legge regionale Abruzzo n. 9/2020 (gia' oggetto - come
precisato  in  premessa  -  di  ricorso  pendente)  con  la  seguente
disposizione: «La Giunta regionale, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese"
finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto  dei  prodotti  del
territorio regionale», non fornisce idonei elementi informativi  atti
a dimostrare l'assenza di oneri recata dal richiamato art. 2, comma 7
-  che  va  a  sostituire  -  il  quale,  prima  della  modifica,  li
comportava. 
    Percio', pure tale disposizione si pone in contrasto  sempre  con
l'art.  81,  3°  comma  Costituzione  poiche'  carente  di  copertura
finanziaria.